Art. 1

In vigore dal 6 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visti lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto del 7 dicembre 1958, n. 1109 e modificato con propri decreti del 6 novembre 1960, n. 1603, del 18 febbraio 1961, n. 113, del 29 marzo 1962, n. 260 e del 12 dicembre 1966, n. 1255; Vista la deliberazione adottata dalla Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 20 ottobre 1966; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come segue: "Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 1.500.000.000 assegnata dal Monte dei Paschi di Siena". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1967 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 130. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-09;722#art-1

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Art. 1 Modifica all'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena. — Testo vigente | Portale Normativo