Art. 1
In vigore dal 7 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 119, relativo alla Scuola di specializzazione in Diplomatica ed archivistica che dipende congiuntamente dalle Facoltà di giurisprudenza e di Lettere e filosofia è modificato nel modo seguente:
Art. 119. - È istituita per iniziativa delle Facoltà di giurisprudenza e di Lettere e filosofia, la Scuola di specializzazione in Diplomatica ed archivistica, che ha per fine di promuovere la preparazione tecnica di coloro che aspirano alla carriera direttiva degli Archivi e di incrementare lo studio e la pubblicazione dei fondi archivistici e delle fonti storiche in genere, con particolare riguardo ai documenti dell'Italia meridionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 126. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;727#art-1