Art. 1
In vigore dal 22 ago 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la cui efficacia venne prorogata con successivi decreti 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni con effetto dal 16 gennaio 1967.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 82. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;638#art-1