Art. 1

In vigore dal 14 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche". Art. 45. - All'elenco degli istituti annessi al corso di laurea in economia e commercio è aggiunto l'istituto giuridico "Santi Romano". Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Linguistica generale; Dialettologia italiana; Storia contemporanea; Storia della filosofia antica; Antichità medioevale; Storia della storiografia; Storia della critica d'arte; Storia dell'arte contemporanea. Art. 59. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La dissertazione per il conseguimento della laurea in lettere deve riferirsi a discipline letterarie, storiche e geografiche; quella per il conseguimento della laurea in filosofia, a discipline filosofiche e storiche". Art. 74, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto di chimica analitica muta denominazione in quella di "Istituto di chimica analitica ed elettrochimica". Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (ind. organico-biologico) è aggiunto quello di "Complementi di matematica". Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di "Complementi di matematica". Art. 116. - Titolo V - per il corso di laurea in ingegneria meccanica nel gruppo 30 e gruppo 40 degli insegnamenti a scelta dello studente, l'insegnamento di elettronica applicata è sostituito da "Elementi di elettronica". Titolo VII - per il corso di laurea in ingegneria chimica nel gruppo 3 degli insegnamenti a scelta dello studente l'insegnamento di mineralogia è sostituito da "Chimica fisica tecnica". Titolo IX - per il corso di laurea in ingegneria elettronica, l'insegnamento di "Complementi di fisica (semestrale) è sostituito da "Elettronica generale". Art. 122, relativo alle norme sulle propedeuticità di esami del triennio di applicazione della facoltà d'ingegneria è modificato nel senso che vengono aggiunte o modificate le seguenti: Analisi e sviluppo dei progetti (Principi di ingegneria chimica, c o- struzione di apparecchiature ch i- miche) Elementi di elettro nica (Elettrotecnica) Impianti chimici (Principi di ingegneria chimica, c o- struzione di apparecchiature ch i- miche) Principi di ingegne ria chimica (Chimica fisica, fisica tecnica) Processi di apparecchiature di (Principi di ingegneria chimica) trasferimento Strumentazione e controllo dei (Fisica tecnica, elettrotecnic a, processi chimici chimica fisica. Chimica analiti ca e strumentazione) Teoria e sviluppo dei processi (Principi di ingegneria chimic a. Processi chimici fondamentali) Art. 175, relativo al corso di perfezionamento in ingegneria applicata all'agricoltura è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1968 Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 51. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1459#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo