Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento›Capo II
Art. 6
In vigore dal 28 mar 1982
Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e dalle norme contenute negli del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e successive modificazioni nonchédelle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Università;
b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;
c) delibera il conferimento dei contratti e delle supplenze proposte dei rispettivi consigli di facoltà;
d) nomina il direttore amministrativo;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 21 OTTOBRE 1981, N. 1042;
e) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo
tecnico ed ausiliario;
f) delibera i regolamenti necessari per il funzionamento dell'Università;
g) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il
funzionamento dell'Università che importino entrate o spese a carico del bilancio;
h) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Università;
i) delibera in merito alla costituzione di centri di ricerca scientifica, di dipartimenti e di istituti aggregati.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera secondo le modalità di cui all' del regolamento generale universitario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-6