Art. 1

In vigore dal 13 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto l'art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia; Veduta la legge 22 maggio 1929, n. 810; Veduto l'art. 3 della legge 5 giugno 1930, n. 824, concernente l'insegnamento della religione negli Istituti medi di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; Veduta la legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1015, con il quale sono stati approvati i programmi per l'insegnamento della religione nelle scuole medie; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Vedute le intese intercorse tra la Santa Sede e l'Italia, sui nuovi programmi di insegnamento di religione; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Sono approvati i nuovi programmi di insegnamento di religione negli Istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, annessi al presente decreto e firmati dal Ministro proponente. Le istruzioni necessarie per il loro svolgimento, a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, saranno emanate con apposita ordinanza ministeriale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1967 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 2. - CARUSO
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Art. 1 Approvazione dei nuovi programmi per l'insegnamento della religione nella scuola secondaria superiore. — Testo vigente | Portale Normativo