Art. 1
In vigore dal 13 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia;
Veduta la legge 22 maggio 1929, n. 810;
Veduto l'art. 3 della legge 5 giugno 1930, n. 824, concernente l'insegnamento della religione negli Istituti medi di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
Veduta la legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1015, con il quale sono stati approvati i programmi per l'insegnamento della religione nelle scuole medie;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Vedute le intese intercorse tra la Santa Sede e l'Italia, sui nuovi programmi di insegnamento di religione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Sono approvati i nuovi programmi di insegnamento di religione negli Istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, annessi al presente decreto e firmati dal Ministro proponente.
Le istruzioni necessarie per il loro svolgimento, a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, saranno emanate con apposita ordinanza ministeriale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1967
SARAGAT
MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 2. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;756#art-1