Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Sez. IV
Art. 106
Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile
In vigore dal 3 dic 1978
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
Note all'articolo
- La L. 31 ottobre 1978, n.707 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, richiamate dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, vanno interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-106