Art. 1
In vigore dal 9 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli , comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all' della legge 26 giugno 1965, n. 717;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1967
SARAGAT
MORO - PASTORE - TAVIANI - PIERACCINI -
PRETI - COLOMBO - GUI - MANCINI -
RESTIVO - SCALFARO - SPAGNOLI -
ANDREOTTI - BOSCO - NATALI - BO -
MARIOTTI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla corte dei conti, addì 15 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 56. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-rd-1