Art. 1
In vigore dal 5 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Storia della lingua italiana;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Topografia antica;
Dialettologia italiana;
Storia marittima;
Storia dei partiti politici;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia e civiltà precolombiane dell'America;
Storia bizantina;
Storia della critica d'arte;
Estetica.
L'insegnamento complementare di "Filologia umanistica" del predetto corso di laurea muta denominazione in quello di "Letteratura umanistica".
Art. 30. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di "Filosofia della Storia".
Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di:
Storia dell'Europa orientale;
Filologia slava;
Filologia ugro-finnica;
Letteratura umanistica;
Lingue e letterature nordiche;
Lingua e letteratura catalana;
Lingua e letteratura inglese medioevale;
Lingua e letteratura polacca;
Storia contemporanea;
Storia del risorgimento;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia americana;
Storia bizantina;
Paleografia e diplomatica;
Una materia filosofica a scelta;
Storia e civiltà precolombiane dell'America.
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in geografia sono aggiunti quelli di:
Statistica;
Demografia;
Geografia regionale;
Economia politica;
Zoologia;
Paletnologia;
Botanica;
Storia contemporanea;
Storia moderna;
Topografia antica;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici.
Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di "Geodesia e topografia" e "Geografia ed etnografia dell'Africa italiana" vengono sostituiti con quelli di "Topografia con elementi di geodesia" e "Geografia ed etnografia dell'Africa".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 108. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-24;709#art-1