Art. 1

In vigore dal 23 ago 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia: Titolo III Facoltà di medicina e chirurgia Art. 25. - Fanno parte della Facoltà di medicina e chirurgia i seguenti Istituti: Istituto di anatomia patologica; Istituto di anatomia umana normale; Istituto di chimica biologica; Istituto di clinica chirurgica generale; Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali; Istituto di clinica dermosifilopatica; Istituto di clinica medica generale; Istituto di clinica oculistica; Istituto di clinica odontoiatrica; Istituto di clinica ortopedica; Istituto di clinica ostetrica e ginecologica; Istituto di clinica otorinolaringoiatrica; Istituto di clinica pediatrica; Istituto di farmacologia; Istituto di fisiologia umana; Istituto di igiene; Istituto di malattie infettive; Istituto di medicina legale e delle assicurazioni; Istituto di microbiologia; Istituto di patologia generale; Istituto di patologia speciale medica; Istituto di puericoltura; Istituto di radiologia; Istituto di tisiologia; Istituto di patologia speciale chirurgica. Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di farmacia: Titolo IV Facoltà di farmacia Art. 30. - Fanno parte della Facoltà di farmacia i seguenti Istituti: Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica; Istituto di tecnica farmaceutica; Istituto di chimica biologica; Istituto di botanica farmaceutica. Dopo l'art. 36 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina veterinaria: Titolo V Facoltà di medicina veterinaria Art. 37. - Fanno parte della Facoltà di medicina veterinaria i seguenti Istituti: Istituto di anatomia degli animali domestici; Istituto di fisiologia generale e speciale degli animali domestici; Istituto di ostetricia e ginecologia; Istituto di patologia generale e anatomia patologica; Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica; Istituto di patologia speciale e clinica medica; Istituto di zootecnica generale; Istituto di ispezione degli alimenti di origine animale; Istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. Dopo l'art. 41 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di agraria. Titolo VI Facoltà di agraria Art. 42. - Fanno parte della Facoltà di agraria i seguenti Istituti: Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee; Istituto di chimica agraria; Istituto di coltivazioni arboree; Istituto di economia e politica agraria; Istituto di entomologia agraria; Istituto di idraulica agraria; Istituto di industrie agrarie; Istituto di meccanica agraria; Istituto di microbiologia agraria e tecnica; Istituto di mineralogia e geologia; Istituto di patologia vegetale; Istituto di topografia e costruzioni rurali; Istituto di zootecnica. Dopo l'art. 50 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Titolo VII Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Art. 51. - Fanno parte della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali i seguenti Istituti: Istituto di botanica; Istituto di chimica biologica; Istituto di chimica generale ed inorganica; Istituto di chimica organica; Istituto di fisica; Istituto di fisiologia generale; Istituto di zoologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 88. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-20;646#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari. — Testo vigente | Portale Normativo