Art. 1
In vigore dal 14 feb 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: "Storia comparata delle letterature moderne" e "Letteratura ispano-americana".
Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti i seguenti: "Lingua e letteratura etiopica"; "Lingua e letteratura urdu"; "Filologia semitica"; "Storia delle istituzioni politiche dell'oriente contemporaneo"; "Lingua tedesca".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 10. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-20;1365#art-1