Art. 1
In vigore dal 18 ago 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Lomazzo e Rovellasca (Como), rispettivamente, in data 3 giugno 1950, n. 16, 1 febbraio 1961, n. 39, 23 novembre 1963, n. 257, e 30 marzo 1950, n. 54, 24 agosto 1950, n. 73, 11 giugno 1960, n. 16, con le quali è stata chiesta la rettifica del confine fra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate, d'accordo, dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Como in data 28 dicembre 1954, n. 7/13288, 22 febbraio 1963, n. 23/21159/62, 25 febbraio 1965, n. 6/2592, con le quali detto Consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 aprile 1967;
Visti gli articoli 32, secondo comma, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;
Decreta:
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Il confine fra i comuni di Lomazzo e Rovellasca, in provincia di Como, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-18;617#art-1