Art. 1
In vigore dal 9 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1550, con il quale è stato istituito a decorrere dal 1 ottobre 1951 in Roma un istituto professionale per l'industria e l'artigianato intitolato a "E. De Amicis";
Veduta la legge 4 agosto 1965, n. 1103, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;
Considerato che presso il suddetto istituto funziona, a norma dell'art. 2 del sopracitato decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, una scuola professionale per la tecnica radiologica con sezione per tecnico di impianti radiologici;
Ritenuta la opportunità di adeguare la denominazione della suddetta scuola a quella stabilita dalla già citata legge 4 agosto 1965, n. 1103;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per la sanità e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 2 - capoverso n. 3 - del decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, è sostituito dal seguente:
Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per:
Tecnico di radiologia medica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 1967
SARAGAT
GUI - TAVIANI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 61. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-13;1422#art-1