Art. 1

In vigore dal 9 mar 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1550, con il quale è stato istituito a decorrere dal 1 ottobre 1951 in Roma un istituto professionale per l'industria e l'artigianato intitolato a "E. De Amicis"; Veduta la legge 4 agosto 1965, n. 1103, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica; Considerato che presso il suddetto istituto funziona, a norma dell'art. 2 del sopracitato decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, una scuola professionale per la tecnica radiologica con sezione per tecnico di impianti radiologici; Ritenuta la opportunità di adeguare la denominazione della suddetta scuola a quella stabilita dalla già citata legge 4 agosto 1965, n. 1103; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per la sanità e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. L'art. 2 - capoverso n. 3 - del decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, è sostituito dal seguente: Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per: Tecnico di radiologia medica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 giugno 1967 SARAGAT GUI - TAVIANI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 61. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-13;1422#art-1

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Art. 1 Modifica della denominazione della sezione per "Tecnico di impianti radiologici", dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "E. De Amicis" di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo