Art. 1

In vigore dal 18 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, n. 793, concernente l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Psichiatria" presso l'Università di Bologna; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Bologna il 13 giugno 1966 aggiuntivo alla convenzione stipulata il 12 maggio 1966 - approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, n. 793 - con il quale viene soppresso il secondo comma dell'art. 6 della convenzione anzidetta, fermi restando tutti gli altri patti e clausole in essa contenuti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 giugno 1967 SARAGAT SCALFARO - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI - SPAGNOLLI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 14. GRECO
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Art. 1 Modificazioni alla convenzione Istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Psichiatria" presso l'Universita' di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo