Art. 1

In vigore dal 7 nov 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 20. - Nel corso di laurea in Giurisprudenza l'insegnamento complementare di "Antropologia criminale" è soppresso e al suo posto è istituito quello di "Criminologia". Art. 21. - Alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunte le seguenti: Se non si è superato l'esame di: non si può essere ammessi a sostenere l'esame di: Istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale - Diritto penale; Istituzioni di diritto romano - Storia del diritto italiano. Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Economia internazionale". Art. 29. - Relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di Istituzioni di diritto pubblico deve essere sostenuto prima di quello di Diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di diritto costituzionale italiano e comparato deve essere sostenuto prima di quelli di Diritto internazionale e di Diritto amministrativo; l'esame di Istituzioni di diritto pubblico e quello di Istituzioni di diritto privato debbono essere sostenuti prima dell'esame di Diritto del lavoro; l'esame di Economia politica deve essere sostenuto prima di quello di Politica economica e finanziaria". Art. 66. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è soppresso quello di "filosofia della storia". Art. 67. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è soppresso quello di "Letteratura cristiana antica". Art. 68. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono soppressi i seguenti: "Filosofia della storia" e "Letteratura cristiana antica". Art. 80. - Relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che è aggiunto l'Istituto di istologia ed embriologia generale. Art. 241. - Concernente i titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in Ricerca operativa è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "gli ufficiali che, pur non possedendo la laurea o il diploma universitario, provengono dai corsi regolari delle Accademie militari e dalle Scuole di applicazione abbiano seguito un corso per ufficiali analisti in Ricerca operativa militare e siano riconosciuti in possesso dei requisiti culturali richiesti dal Consiglio della Scuola di perfezionamento in Ricerca operativa >. Art. 325, concernente i titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna è modificata nel senso che è compreso tra i suddetti titoli anche la laurea in Materie letterarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 maggio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 56. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-31;926#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo