Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro DeoCapo IX

Art. 61

In vigore dal 19 lug 1967
Nessun anno di studi è valido, se lo studente non abbia frequentato almeno tre corsi di insegnamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-31;482#art-sdl-61

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Art. 61 Istituzione della Facolta' di scienze politiche presso la libera Universita' internazionale degli studi sociali "Pro Deo", con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo