Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro DeoCapo III

Art. 29

In vigore dal 19 lug 1967
Gli insegnamenti di Diritto commerciale e di Geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue straniere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Delle due lingue straniere, scelte fra quelle insegnate agli effetti del conseguimento della laurea, una deve appartenere al ramo anglo-sassone e l'altra al ramo neo-latino.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-31;482#art-sdl-29

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Art. 29 Istituzione della Facolta' di scienze politiche presso la libera Universita' internazionale degli studi sociali "Pro Deo", con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo