Statuto della Libera Universita' Internazionale degli studi Pro DeoCapo III

Art. 18

In vigore dal 19 lug 1967
Gli insegnamenti delle materie a corso biennale comportano un unico esame alla fine del biennio, restando in facoltà de titolare del corso di accertarsi, mediante colloqui, del profitto degli studenti nella materia del primo anno. Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per altri due può valersi di qualsiasi fondamentale o complementare impartiti nella libera Università; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata da preside della Facoltà, il quale determinerà l'eventuale obbligo dello studente di far precedere l'iscrizione e l'esame in altra materie da considerarsi propedeutiche rispetto alla prescelta. Lo studente è, inoltre, tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame, scritte ed orali, in due lingue straniero moderne. Almeno una di essere deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per la seconda lingua è consentita la scelta tra queste e le altre effettivamente insegnate nella libera Università.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-31;482#art-sdl-18

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Art. 18 Istituzione della Facolta' di scienze politiche presso la libera Universita' internazionale degli studi sociali "Pro Deo", con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo