Art. 1
In vigore dal 25 ago 1967
N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato, dal comune di Saludecio, con atto 25 maggio 1960, n. 19282 di rep., rogato dal notaio dott. Ugo Trombetti di Rimini, di un appezzamento di terreno di mq. 1035 sito in detto Comune, distinto in catasto al foglio 30, particelle nn. 140-b, 139-a e 1371/2, sul quale è stato già costruito un fabbricato adibito a Caserma dei carabinieri.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 84. - GRECO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-30;664#art-1