Art. 2
In vigore dal 19 ago 1967
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a partire dalla data del 1 gennaio 1967.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1967
SARAGAT
MORO - PRETI - FANFANI - ANDREOTTI - RESTIVO - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 106. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-27;701#art-2