Art. 1
In vigore dal 6 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato l'annesso regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, vistato dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1967
SARAGAT
MORO - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 59. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;808#art-1