Art. 1

In vigore dal 6 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544; Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, vistato dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 59. - GRECO
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Art. 1 Regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile. — Testo vigente | Portale Normativo