Art. 1
In vigore dal 17 ago 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di:
Indirizzo organico-biologico:
Meccanismi di reazione in chimica organica;
Complementi di matematica per chimici;
Chimica quantistica;
Stereochimica;
Chimica dei composti di coordinazione;
Radiochimica.
Indirizzo inorganico chimico-fisico:
Meccanismi di reazione in chimica organica;
Stereochimica;
Chimica dei composti di coordinazione;
Radiochimica.
Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Spettroscopia delle radiofrequenze;
Stereochimica;
Meccanismi di reazione in chimica organica;
Radiochimica;
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica farmaceutica;
Strutturistica chimica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 50. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;608#art-1