Art. 1
In vigore dal 26 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza l'insegnamento di "Diritto coloniale" è soppresso. Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Legislazione del lavoro" muta denominazione in "Diritto della previdenza sociale".
Art. 9. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Diritto privato comparato". Nello stesso elenco gli insegnamenti complementari di "Geografia ed etnografia coloniale" e di "Legislazione del lavoro" mutano denominazione in "Geografia ed etnografia dei paesi afro-asiatici" e in "Diritto della previdenza sociale".
Art. 30. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Parassitologia medica;
Clinica delle malattie infettive;
Anestesiologia e rianimazione;
Audiologia;
Medicina del lavoro;
Puericoltura;
Patologia ostetrica e ginecologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 5. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;523#art-1