Art. 1

In vigore dal 22 dic 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 235 emesso nell'adunanza del 21 febbraio 1967; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti), quelli di Salento e della sua frazione Fasana, in provincia di Salerno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1967 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 31. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;1123#art-1

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Art. 1 Inclusione degli abitati di Salento e della sua frazione Fasana, in provincia di Salerno, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo