Art. 3

In vigore dal 9 lug 1967
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 maggio 1967 SARAGAT TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 145. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-15;444#art-3

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