Art. 3
In vigore dal 9 lug 1967
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 1967
SARAGAT
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 145. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-15;444#art-3