Art. 1
In vigore dal 14 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 agosto 1957, n. 799;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;
Visto il regio decreto 14 marzo 1929, n. 426, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Perugia;
Visto il regio decreto 22 aprile 1943, n. 490, con il quale la pianta organica dell'Istituto d'arte di Perugia è stata integrata con una cattedra di plastica decorativa ed una di decorazione pittorica;
Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'istituto stesso alle attuali esigenze dell'insegnamento, con decorrenza dal 1 ottobre 1964, in quanto funziona di fatto da tale data;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1964 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Perugia, allegata al regio decreto 14 marzo 1929, n. 426, e successivamente integrata col regio decreto 22 aprile 1943, n. 490, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-15;1457#art-1