Art. 1

In vigore dal 6 ott 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15; Visto il regio decreto 1 dicembre 1904, n. 684; Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1166; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, n. 935; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1689; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Giuseppe Renzetti cessa di far parte della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.
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Art. 1 Sostituzione di un membro della rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione. — Testo vigente | Portale Normativo