Art. 1

In vigore dal 5 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio in lingua italiana di Merano (Bolzano) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1 ottobre 1966; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1966 è istituita in Merano (Bolzano) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio in lingua italiana. A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale di Merano è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.
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