Art. 1

In vigore dal 28 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Veduto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1061, riguardante l'istituzione di una scuola tecnica agraria in Pistoia; Considerata la necessità che tale scuola per il migliore proseguimento dei propri compiti istituzionali venga trasformata in istituto professionale per l'agricoltura; Ritenuta l'opportunità di provvedere alla predetta trasformazione; Considerato che il funzionamento dell'istituto derivante dalla trasformazione medesima è già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1 ottobre 1966 e che, pertanto, occorre provvedere alla sua formale regolarizzazione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1966 la scuola tecnica agraria statale "Barone Carlo De Franceschi" di Pistoia è trasformata in una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura. I corsi di scuola tecnica già iniziati continueranno a funzionare ad esaurimento.
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