Art. 2
In vigore dal 20 apr 1968
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico n. 4 sezioni (triennale);
meccanico orologiaio (triennale).
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista installatore b. t. (triennale);
radioapparecchiatore (triennale).
3. Scuola professionale per l'abbigliamento con sezione per:
sarto per donna (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1482#art-2