Art. 2

In vigore dal 20 apr 1968
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: congegnatore meccanico n. 4 sezioni (triennale); meccanico orologiaio (triennale). 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricista installatore b. t. (triennale); radioapparecchiatore (triennale). 3. Scuola professionale per l'abbigliamento con sezione per: sarto per donna (triennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1482#art-2

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Art. 2 Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vibo Valentia. — Testo vigente | Portale Normativo