Art. 11
In vigore dal 20 apr 1968
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) de precedente gli alunni conseguono un attestato
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1481#art-11