Art. 2
In vigore dal 20 apr 1968
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
addetto alla vendita alla vetrina (triennale);
applicato ai servizi amministrativi (biennale);
stenodattilografo (biennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1479#art-2