Art. 4

In vigore dal 20 apr 1968
Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1477#art-4

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Art. 4 Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Fermo. — Testo vigente | Portale Normativo