Art. 2
In vigore dal 20 apr 1968
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettromeccanico (triennale) 2 sezioni.
2. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico (triennale) 2 sezioni.
3. Scuola professionale per l'industria edile, con sezioni per:
carpentiere in legno (biennale);
muratore (biennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1471#art-2