Art. 2
In vigore dal 20 apr 1968
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettromeccanico (triennale);
elettricista b. t. (triennale) - N. 3 sezioni.
2. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
congegnatore meccanico (triennale) - N. 2 sezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1469#art-2