Art. 6
In vigore dal 20 apr 1968
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1966.
La maggior spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1967
SARAGAT
GUI - TAVIANI - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 47. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1468#art-6