Art. 1

In vigore dal 2 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734; Veduto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214; Veduti i regi decreti 28 aprile 1927, n. 801; 17 maggio 1928, n. 1596, 11 dicembre 1930, n. 1945; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 dicembre 1953, n. 1256, con il quale l'Istituto musicale "L. Configliachi" per ciechi di Padova fu pareggiato ai conservatori di musica di Stato, limitatamente alle scuole di armonia, contrappunto, fuga e composizione; organo e composizione organistica; pianoforte; strumentazione per banda; musica corale e direzione di coro; Veduta la domanda in data 5 luglio 1963, n. 3219, con la quale l'amministrazione dell'Istituto musicale "L. Configliachi" per ciechi di Padova chiede la trasformazione delle scuole musicali pareggiate, interne, di organo e composizione organistica e di pianoforte principale; Veduto l' della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso comune; Veduta l'annessa convenzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; Tenuto conto che l'istituto ha funzionato di fatto come sezione staccata del Conservatorio di musica di Venezia dal 1 ottobre 1965, e considerata la necessità di ratificare tale funzionamento; Decreta: . La scuola pareggiata di musica esistente presso l'Istituto "L. Configliachi" di Padova, per ciechi, scuola comprendente il corso principale di organo e composizione organistica e quello di pianoforte, nonché i corsi complementari relativi ai medesimi, è trasformata in sezione staccata del Conservatorio di musica "B. Marcello" di Venezia. Alla predetta sezione è annessa la scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. La trasformazione decorre dal 1 ottobre 1965; dalla medesima data, i posti in organico del Conservatorio di musica di Venezia e quelli della sezione staccata di Padova sono stabiliti come dalla tabella A allegata al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-10;1449#art-1

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