Art. 1
In vigore dal 7 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all' istituisce, per l'anno accademico 1966-67, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo, dieci dei quali (pari al 10% della parte restante dopo le prime detrazioni) riservati per l'assegnazione alle Facoltà e Scuole che richiedano, ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
Vedute le motivate deliberazioni con le quali le Facoltà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno proposto, entro il termine del 15 aprile 1967 fissato dall'art. 3 della stessa legge, l'apertura dei concorsi per coprire cattedre relative ad insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni ed hanno chiesto l'assegnazione dei posti riservati a tale scopo;
Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica degli insegnamenti proposti;
Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione dei posti riservati, per l'anno accademico 1966-67, per l'apertura dei concorsi per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni, in modo che possa farsi luogo al relativo bando entro il termine del 15 maggio 1967, stabilito dall'art. 3 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Per l'anno accademico 1966-67, sono così ripartiti, tra le Facoltà universitarie di cui appresso, i dieci posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, con effetto dall'anno accademico medesimo, per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni e per le quali, su richiesta delle Facoltà interessate, verrà disposta l'apertura del concorso ai sensi degli della legge 24 febbraio 1967, n. 62:
Numero dei posti
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Università di Pavia per Storia della musica............ 1 Università di Roma per Lingua e letteratura romena........ 1 per Numismatica........................ 1 per Etnologia......................... 1 Istituto Universitario Orientale di Napoli per Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale.................. 1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Università di Palermo
per Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze........................ 1
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Università di Catania per Fisica nucleare............. 1 Università di Napoli per Igiene.................. 1
FACOLTÀ DI AGRARIA
Università di Perugia per Ecologia................ 1
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
Università di Torino per Ostetricia e ginecologia......... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 119. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-08;436#art-1