Art. 1
In vigore dal 7 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università Cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università Cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di "Storia del diritto canonico".
Art. 17. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di;
"Filologia slava";
"Lingua e letteratura russa".
Art. 19. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Filologia slava".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 122. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-06;434#art-1