Art. 1

In vigore dal 14 set 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, relativa alla trasformazione delle Scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500, che istituisce negli Istituti tecnici femminili gli indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunità; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967 che approva gli orari ed i programmi di insegnamento degli Istituti tecnici femminili - indirizzo generale ed indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunità; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: Le materie ed i raggruppamenti di materie da affidarsi ad un medesimo insegnante, ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 15 giugno 1931, n. 889, negli Istituti tecnici femminili - indirizzo generale e indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunità, sono, a seconda delle esigenze organiche degli Istituti, i seguenti: 1) italiano - Storia ed educazione civica (nel biennio); 2) italiano - Storia ed educazione civica (nel triennio dei tre indirizzi); 3) Pedagogia (nell'indirizzo generale); 4) Psicologia e pedagogia (nell'indirizzo specializzato per dirigenti di comunita); 5) Psicologia e pedagogia (nell'indirizzo specializzato per econome-dietiste); 6) Legislazione e servizi sociali (nell'indirizzo generale); 7) Legislazione e servizi sociali - Elementi di diritto, economia e sociologia (negli indirizzi generale e specializzato per dirigenti di comunita); 8) Legislazione e servizi sociali - Diritto, economia e legislazione sociale - Elementi di diritto, economia e sociologia (nei tre indirizzi); 9) Lingua straniera (nell'indirizzo generale); 10) Lingua straniera (negli indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunita); 11) Matematica - Fisica (nell'indirizzo generale); 12) Contabilità - Contabilità, matematica finanziaria e statistica - Contabilità e statistica (nei tre indirizzi); 13) Scienze naturali e geografia - Chimica e merceologia (nell'indirizzo generale); 14) Chimica (nell'indirizzo specializzato per dirigenti di comunita); 15) Disegno - Storia dell'arte (nell'indirizzo generale); 16) Economia domestica (nell'indirizzo generale); 17) Economia domestica - Economia domestica e tecnica organizzativa (negli indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunita); 18) Igiene e puericultura - Igiene, puericultura ed esercitazioni (negli indirizzi generale e specializzato per dirigenti di comunita); 19) Igiene e puericultura - Igiene ed esercitazioni (negli indirizzi generale e specializzato per econome-dietiste); 20) Chimica generale inorganica ed organica ed esercitazioni - Merceologia - Trasformazione e conservazione degli alimenti - Chimica degli alimenti ed esercitazioni (nell'indirizzo specializzato per econome-dietiste); 21) Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni (nell'indirizzo specializzato per econome-dietiste); 22) Anatomia e fisiologia umana (nell'indirizzo specializzato per econome-dietiste); 23) Musica e canto corale (nell'indirizzo specializzato per dirigenti di comunita). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 12. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-04-24;758#art-1

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Art. 1 Materie e raggruppamenti di materie per gli Istituti tecnici femminili - indirizzo generale e indirizzi specializzati per econome-dietiste e per dirigenti di comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo