Art. 1
In vigore dal 18 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente l'emanazione del regolamento di esecuzione delle disposizioni relative alla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigianali ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1967
SARAGAT
MORO - PASTORE - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 160. - GRECO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-04-24;478#art-1