Art. 1

In vigore dal 18 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente l'emanazione del regolamento di esecuzione delle disposizioni relative alla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigianali ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: È approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 1967 SARAGAT MORO - PASTORE - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 160. - GRECO
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Art. 1 Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme sulla riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle Amministrazioni e degli Enti pubblici. — Testo vigente | Portale Normativo