Art. 1
In vigore dal 5 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l', terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, il quale dispone che nella seconda classe della scuola media statale l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino;
Considerato che per effetto di tale disposizione anche nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena si deve prevedere nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano ed elementari conoscenze di latino;
Ritenuto che occorre modificare conseguentemente il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1099, con il quale sono stati stabiliti gli orari, le prove di esame ed i programmi d'insegnamento nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Decreta:
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Il primo capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1099, di cui alle premesse, è così modificato:
"Nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena gli orari e le prove d'esame nonché i programmi d'insegnamento dell'italiano ed elementari conoscenze di latino nella seconda classe, del latino nella terza classe e dello sloveno, della storia ed educazione civica e della geografia nella prima, seconda e terza classe sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-04-24;418#art-1