Art. 3

In vigore dal 1 set 1968
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto è stabilito nella misura di lire 56.150.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-04-24;1527#art-3

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Art. 3 Istituzione di un istituto tecnico femminile in Campobasso. — Testo vigente | Portale Normativo