Art. 1
In vigore dal 25 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1.931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1730, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per il commercio "B. L. Lagrange" di Torino;
Considerata la necessità di adeguare la tabella dello istituto predetto alla situazione organica delle scuole tecniche commerciali "B. L. Lagrange" di Torino, "Valperga di Caluso" di Torino e di Chieri, soppresse con il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1730, all'uopo istituendo, in via transitoria, due posti di insegnante di ruolo, da riassorbire con le prime successive vacanze, previa riduzione del numero delle ore da affidare per incarico;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Articolo unico.
La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1730, viene sostituita da quella annessa al presente decreto, con effetto dal 1 ottobre 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1967
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 90. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-04-24;1524#art-1