Art. 1
In vigore dal 26 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 802, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di "Microbiologia" presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in Parma il 24 novembre 1966, con la quale viene mutata la destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato esistente presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1959, n. 802, dall'insegnamento di "Microbiologia" a quello di "Chirurgia plastica", fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nella convenzione stipulata in Parma il 22 agosto 1959 ed approvata e resa esecutiva col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 802.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1967
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 19. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-04-18;520#art-1