Art. 2

In vigore dal 28 giu 1967
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivo provvedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 72. - GRECO
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Art. 2 Ripartizione di ottantasette del centocinquanta posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con decorrenza dall'anno accademico 1967-68. — Testo vigente | Portale Normativo