Art. 2
In vigore dal 15 ago 1967
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1967
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 53. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-04-01;595#art-2