Art. 1

In vigore dal 25 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: 19) Diritto della navigazione. Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: 16) Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione; 17) Strutturistica chimica. Art. 57, relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto il seguente comma: "Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno". Art. 62, relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto il seguente comma: "Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno". Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di: 10) Chimica farmaceutica applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 196,7 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 150, - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-28;250#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. — Testo vigente | Portale Normativo