Art. 1
In vigore dal 22 ago 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 4 settembre 1931, n. 1213, con cui fu riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo Magazzini generali di Padova, con sede in Padova, e ne fu approvato lo statuto;
Vista la deliberazione adottata in data 30 giugno 1966 dall'assemblea dei fondatori e degli aderenti all'Ente predetto, concernente la modifica degli articoli 6 e 10 dello statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo Magazzini generali di Padova, con sede in Padova, approvato con regio decreto 4 settembre 1931, n. 1213, è modificato come appresso.
Gli articoli 8 e 10 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Art. 8. - I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Art. 10. - La rinnovazione del Consiglio ha luogo alla fine del quarto anno di gestione. In caso di morte, rinuncia o decadenza di singoli membri si provvede alla loro sostituzione ed i nuovi eletti restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1967
SARAGAT
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 81. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;637#art-1