Art. 1

In vigore dal 21 giu 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la "Italcable" - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società "Italcable", approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Società "Italo Radio", successivamente incorporata nella Società "Italcable", approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: È approvata e resa esecutiva l'unita convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 gennaio 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la "Italcable" - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni, con la quale viene modificata la convenzione stipulata il 6 agosto 1935, citata nelle premesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1967 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 68. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;340#art-1

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